Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

L'accesso agli atti consente di prendere visione o richiedere copie di atti e documenti amministrativi, così come disciplinato dalla Legge 241/1990. (Non per Edilizia privata)


A chi è rivolto

A tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi.

Per le istanze di accesso relative all'EDILIZIA PRIVATA fare richiesta attraverso il modulo scaricabile al seguente link : modulo accesso atti edilizia privata

Descrizione

A norma della legge 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Come fare

La domanda deve essere presentata in modalità online con credenziali SPID o CIE (Identità Digitale), accedendo al portale "Istanze Online" e compilando i campi richiesti.

Cosa serve

Per richiedere il servizio di accesso agli atti, è necessario:

  • essere in possesso di identità digitale (SPID / CIE);
  • compilare l'istanza direttamente online o consegnare il modulo cartaceo compilato all'ufficio competente;
  • allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
  • procedere con il pagamento dei relativi costi per le copie.

Cosa si ottiene

Si ottiene la presa visione, ed eventualmente la copia, dei documenti amministrativi richiesti ai sensi della Legge n. 241/1990.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza rilevata dal numero di protocollo in entrata.

Dell’avvio del procedimento di accesso va data comunicazione ad eventuali controinteressati. Questi ultimi, entro 10 giorni, possono presentare motivata opposizione.
I casi di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso sono previsti dall’art.24 della legge 7 agosto 1990, numero 241.
In caso di rifiuto dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può, entro 30 giorni, presentare ricorso al TAR o chiedere il riesame al difensore civico competente per ambito territoriale.

Quanto costa

La presentazione della domanda online non prevede alcun pagamento contestuale.

Eventuali costi di produzione per il rilascio delle copie verranno comunicati successivamente dall'Ufficio una volta verificata la documentazione presentata.

  • Fotocopie b/n in formato A4: € 0,10
  • Fotocopie b/n in formato A3: € 0,15
  • Fotocopie a colori in formato A4: € 0,20
  • Fotocopie a colori in formato A3: € 0,30
  • Fotocopie in formato A4 per gli utenti della biblioteca: 0,06
  • Fotocopie in formato A3 per gli utenti della biblioteca: 0,10

In caso di copia conforme, con o senza allegati, il rilascio della documentazione autenticata è soggette ad imposta di bollo (16,00 €).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il costo che il richiedente dovrà sostenere verrà comunicato preventivamente al medesimo.
Il rilascio delle copie è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Protocollo.

Accedi al servizio

Accedi alla piattaforma con le tue credenziali SPID/CIE e compila l’istanza online.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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