La denuncia di nascita comporta il riconoscimento del bambino, effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori.
Dopo aver compilato l'atto di nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile presso l'Ufficio Anagrafe rilascia al dichiarante le copie richieste dell'estratto di nascita del nuovo nato ed il codice fiscale provvisorio.
È vietato ai sensi dell'art. 34 DPR 396/2000 imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi o contrari all'ordine pubblico.