Cittadinanza iure sanguinis

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Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè discendenti degli emigranti trasferitesi all'estero, la procedura è di competenza dei Consolati italiani all'estero.


A chi è rivolto

Cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitesi all'estero, che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da altro/a italiano/a.

Descrizione

Per cittadinanza italiana iure sanguinis si intende la cittadinanza italiana derivante da una discendenza italiana, da un avo/a (più o meno lontano) cittadino/a italiano/a, nato in Italia e successivamente emigrato all’estero.

Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, la procedura è di competenza dei Consolati italiani all'estero. Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe dei residenti la competenza è del Comune.

Da una corretta interpretazione della normativa e più precisamente dal combinato disposto dell’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123 recante la definizione di "popolazione residente" e dell’art. 43 c.c. recante la definizione di "residenza e domicilio" si evince che avere la residenza in Italia non significa semplicemente ottenere "iscrizione anagrafica" ma avere la dimora abituale in un comune italiano ovvero avere in Italia la sede principale di affari e interessi come l'attività lavorativa e ulteriori rapporti economici, morali, sociali e familiari.

Tale condizione deve persistere nel tempo prima e durante la domanda di residenza (a tal fine vengono svolti degli accertamenti da parte del Comune) e non deve essere una mera azione volta a velocizzare i tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa eludendo la reale competenza del consolato di riferimento.

Come fare

L’Ufficio dello Stato Civile del comune di Campodarsego tratta la pratica solo una volta che sia stata presentata all’Ufficio Protocollo l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte dell’interessato, iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente, e non dà valutazione preventive sulla documentazione totale o parziale che venisse precedentemente esibita o inviata.
In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà respinta.

Tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.
Poiché l'istruttoria della pratica comporta solitamente il ricorso alle Autorità consolari all'estero ovvero ad autorità di altri Enti, essa ha una durata di parecchi mesi.
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e provveduto alla trascrizione degli atti del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento denegatorio.

Cosa serve

L'interessato deve fare formale richiesta in marca da bollo corredata da tutta la documentazione che dimostri:

  • la discendenza diretta da cittadino italiano;
  • che l'avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera;
  • che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell'avo e dei discendenti.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Tempi e scadenze

Si segnala che il Ministero dell'Interno ha comunicato che "a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019).

Quanto costa

Il servizio comporta il pagamento di una marca da bollo da € 16,00.

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Stato Civile.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.

Vincoli

  • I documenti rilasciati all'estero devono essere tutti in originale e prodotti su carta (non possono essere presentati documenti elettronici, cosa riservata solo alla corrispondenza tra Comuni e tra Comuni e Consolati) e i documenti fatti all’estero devono essere in regola con:
    - la legalizzazione (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE, la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato)
    - e la traduzione in italiano (se svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in Italia).
  • Atto originale, sua legalizzazione, traduzione dell'atto, legalizzazione della traduzione devono essere legati tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà prima portare a legalizzare l'atto originale. Una volta legalizzato, l'atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione unendola all'atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e possono portare all'annullamento della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).
  • I documenti devono essere tutti concordi sulle generalità (cognome, nome) e sulle date riportate in tutti i diversi atti.
    ATTENZIONE: ci deve essere concordanza assoluta sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti. In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà annullata oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall’Estero, tradotta e resa legale per l’Italia. È consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di rettificazione presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.
  • La documentazione deve essere recente (rilasciata da non più di 6 mesi), ciò vale anche per i documenti rilasciati dall'autorità straniera, quando non è riportata una data di scadenza, applicandosi l'articolo 41, comma 1, del DPR n. 445/2000.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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