Ai sensi dell’art.12 del Decreto legge n.59 del 21/03/1978 chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Ai sensi dell’art.3 comma 3 fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’art.12 decreto-legge 21/03/1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n.191.
Ai sensi art.5 comma 4 decreto-legislativo n.70 del 13/05/2011 per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento, aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliare assorbe l’obbligo previsto dall’art.12 del decreto legge 21/03/1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n.191.
Ai sensi dell’art.2 comma 1, la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art.12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191.