Cessione fabbricato

  • Servizio attivo

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicarlo all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore.


A chi è rivolto

A chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso.

Descrizione

Ai sensi dell’art.12 del Decreto legge n.59 del 21/03/1978 chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.

Ai sensi dell’art.3 comma 3 fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’art.12 decreto-legge 21/03/1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n.191.

Ai sensi art.5 comma 4 decreto-legislativo n.70 del 13/05/2011 per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento, aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliare assorbe l’obbligo previsto dall’art.12 del decreto legge 21/03/1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n.191.

Ai sensi dell’art.2 comma 1, la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art.12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191.

Come fare

Alla luce della vigente normativa, la comunicazione di cessione fabbricato di cui all’art. 12 L. 191/78, non è più dovuta, a condizione che il contratto di cessione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, venga registrato all’Agenzia delle Entrate.

Rimane obbligatoria la comunicazione di cessione fabbricato solo nel caso di cessione in comodato ad uso gratuito che non venga registrato all’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione deve essere resa su apposito modulo reperibile nella sezione Allegati o presso l’Ufficio Protocollo.

La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Cosa serve

La comunicazione da consegnare all’Ufficio deve contenere i seguenti dati:

  • le generalità e gli estremi del documento d’identità o di riconoscimento del cedente;
  • le generalità e gli estremi del documento dell’acquirente, del locatario o della persona che sarà ospitata;
  • l’esatta ubicazione dell’immobile.

Cosa si ottiene

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Protocollo.

Tempi e scadenze

Il modulo deve essere compilato e riconsegnato all’Ufficio Protocollo entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Protocollo.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.

Vincoli

Riferimenti normativi

  • D. L. 21/03/1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n.191;
  • D.Lgs 14/03/2011 n.23;
  • D.Lgs 13/05/2011 n.70;
  • D. L. 20/06/2012 n.79, convertito, senza modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n.131;

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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