A chi è rivolto
Il diritto all'assegno di maternità, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno, non riceventi nessun tipo di trattamento economico per la maternità o che ne percepiscono una minima parte (es. lavoratrici part-time).
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Viene rilasciato alle mamme che non ricevono nessun tipo di trattamento economico per la maternità o che ne percepiscono una minima parte (es. lavoratrici part-time).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
Come fare
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Cosa serve
Per la richiesta del servizio, è necessario presentare la seguente documentazione:
- attestazione I.S.E.E.;
- modello di richiesta di assegno di maternità compilato e firmato;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- coordinate bancarie.
Cosa si ottiene
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Tempi e scadenze
Entro i tempi indicati dall'ufficio Servizi Sociali.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Servizi Sociali.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.
Vincoli
- L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
- Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.
Ulteriori informazioni
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali o consultare il sito dell'INPS alla voce "Assegno di maternità dei Comuni"
Condizioni di servizio
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Documenti
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Vedi altri 6
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